Guide · 20 ottobre 2026
Formazione sicurezza obbligatoria per i lavoratori: ore, aggiornamenti e nuove regole
Chi deve formare e quando
L'obbligo è del datore di lavoro: l'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 gli chiede di assicurare a ogni lavoratore una formazione sufficiente e adeguata sui rischi, sull'organizzazione della prevenzione in azienda e sui rischi specifici della sua mansione. Vale per tutti, compresi i contratti a termine, il part-time e gli apprendisti.
La formazione va fatta in momenti precisi: alla costituzione del rapporto di lavoro, al trasferimento o al cambio di mansioni, quando si introducono nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose. Si svolge durante l'orario di lavoro e non può comportare costi per il lavoratore.
Con le FAQ del marzo 2026 il Ministero del Lavoro ha chiarito che non esiste più la tolleranza dei 60 giorni dall'assunzione prevista dal vecchio accordo: la formazione va collegata all'inizio del rapporto o della nuova mansione.
Quante ore servono: il nuovo Accordo Stato-Regioni
Durata e contenuti minimi dei corsi li fissa l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025. Ha sostituito gli accordi del 2011, del 2012 e del 2016 e ha previsto un anno di transizione, durante il quale si potevano ancora avviare corsi con le vecchie regole: quella finestra si è chiusa a maggio 2026. Per i lavoratori la struttura è questa:
- formazione generale: almeno 4 ore sui concetti di base di prevenzione, rischio, danno, organizzazione della sicurezza, diritti e doveri; vale come credito formativo permanente
- formazione specifica: almeno 4 ore nei settori a rischio basso, 8 a rischio medio, 12 a rischio alto, secondo la classificazione allegata all'accordo
- totale: 8, 12 o 16 ore a seconda del rischio
- chi non frequenta, nemmeno saltuariamente, i reparti produttivi può seguire il percorso del rischio basso
Verifica finale, aggiornamenti e modalità
Il nuovo accordo rende obbligatoria per tutti i corsi, di formazione e di aggiornamento, una verifica finale dell'apprendimento con relativo verbale. Senza verifica il corso non è conforme.
La formazione dei lavoratori va aggiornata con cadenza quinquennale, con la durata minima indicata dall'accordo. Il quinquennio si calcola dalla data del corso precedente: conviene quindi tenere uno scadenzario per ogni lavoratore, perché un aggiornamento scaduto equivale a una formazione mancante.
Ricorda che le ore dell'accordo sono un minimo. Se la valutazione dei rischi della tua azienda mette in luce rischi particolari, la durata e i contenuti vanno ampliati, e alcune attività richiedono corsi a parte, per esempio l'uso di carrelli elevatori o di piattaforme di lavoro elevabili, o i ruoli di addetto antincendio e primo soccorso.
Preposti, dirigenti e datore di lavoro
Oltre ai lavoratori, l'accordo disciplina la formazione delle figure che organizzano e controllano il lavoro:
- preposto: corso di almeno 12 ore, accessibile solo dopo la formazione generale e specifica da lavoratore; per l'art. 37, comma 7-ter, si svolge interamente in presenza e va ripetuto almeno ogni due anni, e secondo le FAQ ministeriali la videoconferenza sincrona è ammessa mentre l'e-learning è escluso
- dirigenti: corso dedicato con proprio aggiornamento periodico
- datore di lavoro: per la prima volta un corso obbligatorio anche per chi non svolge direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione, di almeno 16 ore, con tempi di adeguamento più lunghi rispetto agli altri corsi
- i corsi già fatti con i vecchi accordi restano validi come credito solo se i contenuti corrispondono a quelli richiesti oggi
Formazione e appalti: chi ne risponde
Quando affidi un servizio in appalto, la formazione del personale spetta all'appaltatore, che è il datore di lavoro di chi esegue il servizio. Il committente però non è estraneo: prima di affidare il lavoro deve verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa, informarla sui rischi dei propri locali e coordinarsi con lei sulle interferenze. In più, l'appaltatore deve indicare chi svolge la funzione di preposto, e quel preposto deve avere la formazione che la legge richiede.
Chiedere gli attestati, controllare le date degli aggiornamenti e verificare che il preposto indicato sia formato sono controlli semplici che ti evitano sorprese in caso di ispezione o di infortunio. Resta ferma anche la responsabilità solidale del committente per retribuzioni e contributi del personale dell'appalto, fino a due anni dalla fine del contratto.
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Domande frequenti
Ogni quanto va aggiornata la formazione sicurezza dei lavoratori?
Ogni cinque anni, con un corso di aggiornamento che deve chiudersi con la verifica finale. Va integrata prima se il lavoratore cambia mansione o arrivano nuove attrezzature o sostanze pericolose.
Si può ancora formare un neoassunto entro 60 giorni?
No. Con il nuovo Accordo Stato-Regioni il Ministero del Lavoro ha chiarito che la formazione va collegata all'inizio del rapporto di lavoro o della nuova mansione, come prevede l'art. 37 del D.Lgs. 81/2008.
La formazione sicurezza si può fare online?
Dipende dal corso. L'accordo stabilisce per ciascun percorso quali modalità sono ammesse; per il preposto, secondo il Ministero del Lavoro, sono consentite solo la presenza e la videoconferenza sincrona, mai l'e-learning.
I corsi fatti con il vecchio accordo del 2011 sono ancora validi?
Sì, i percorsi dei lavoratori svolti con l'accordo del 2011 sono fatti salvi. Alla scadenza dei cinque anni l'aggiornamento va però fatto secondo le nuove regole.
Fonti: Ministero del Lavoro – Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di formazione · Ministero del Lavoro – FAQ sull'Accordo Stato-Regioni, marzo 2026 · Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 – Accordo Rep. atti n. 59/CSR · Ispettorato Nazionale del Lavoro – Testo unico D.Lgs. 81/2008 coordinato, edizione gennaio 2026. Le informazioni sono aggiornate alla data di pubblicazione e non sostituiscono una consulenza sul caso specifico.
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