Guide · 16 ottobre 2026
DUVRI: quando è obbligatorio, chi lo redige e cosa deve contenere
Che cos'è il DUVRI e a cosa serve
Quando nella tua sede lavorano anche i dipendenti di un'altra impresa, per esempio una squadra di pulizie, un servizio di movimentazione merci in magazzino o un'impresa di manutenzione del verde, i rischi non si sommano soltanto: si incrociano. Un carrello elevatore che passa dove si lava il pavimento, un prodotto chimico usato vicino a una linea produttiva, un'area di carico condivisa sono tipici rischi da interferenza.
L'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 chiede ai datori di lavoro coinvolti di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e di coordinarsi informandosi a vicenda. Il DUVRI è lo strumento con cui il committente promuove questa cooperazione: un unico documento che individua le interferenze e indica le misure per eliminarle o, se non è possibile, ridurle al minimo.
Chi lo redige e quando
Il DUVRI lo elabora il datore di lavoro committente, cioè chi affida il lavoro e ha la disponibilità dei luoghi in cui si svolge. Va allegato al contratto di appalto o d'opera e adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, dei servizi e delle forniture: se cambiano gli orari, le aree o le lavorazioni, va aggiornato.
Prima di affidare il lavoro il committente deve anche verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice e fornirle informazioni dettagliate sui rischi specifici dell'ambiente in cui opererà e sulle misure di emergenza adottate. L'appaltatore, dal canto suo, contribuisce indicando i rischi che la propria attività porta nei locali del committente.
Il Ministero del Lavoro, con l'interpello n. 1/2018, ha chiarito che il DUVRI va redatto solo dove esistono interferenze e non deve contenere i rischi propri dell'attività dell'appaltatore: quelli restano nella valutazione dei rischi dell'appaltatore, che ne risponde come datore di lavoro dei suoi dipendenti.
Quando non è obbligatorio
Il comma 3-bis dell'art. 26, nel testo introdotto dal D.L. 69/2013, esclude l'obbligo del DUVRI per:
- i servizi di natura intellettuale
- le mere forniture di materiali o attrezzature
- i lavori o servizi di durata non superiore a cinque uomini-giorno, calcolati come somma delle giornate di lavoro necessarie nell'arco di un anno dall'inizio
- salvo che comportino rischi di incendio di livello elevato, lavori in ambienti confinati, la presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive, oppure i rischi particolari dell'allegato XI del decreto
L'alternativa dell'incaricato e i cantieri
Nei settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali la legge consente al committente, in alternativa al DUVRI, di nominare un incaricato con formazione, esperienza e competenza adeguate, che sovrintende alla cooperazione e al coordinamento. La nomina va indicata nel contratto. L'esclusione dal DUVRI non elimina comunque l'obbligo di informare l'appaltatore sui rischi dell'ambiente di lavoro.
Nei cantieri temporanei o mobili valgono le regole del Titolo IV. Secondo l'art. 96, comma 2, l'accettazione del piano di sicurezza e coordinamento da parte di ciascuna impresa esecutrice e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, per quel cantiere, adempimento anche all'obbligo del comma 3 dell'art. 26.
Costi della sicurezza, tesserino e preposto
Il DUVRI va di pari passo con alcuni obblighi contrattuali che il committente non può trascurare:
- nei contratti di appalto, subappalto e somministrazione vanno indicati in modo specifico i costi delle misure per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, a pena di nullità del contratto, e questi costi non sono soggetti a ribasso
- il personale dell'appaltatore e dei subappaltatori deve essere munito di tessera di riconoscimento con fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro
- dal 2021 l'appaltatore e il subappaltatore devono indicare espressamente al committente chi svolge la funzione di preposto; per il Ministero del Lavoro (interpello n. 4/2024) l'indicazione è sempre obbligatoria e deve riguardare una persona in grado di esercitare davvero quel ruolo
- il committente resta responsabile in solido con l'appaltatore per i danni ai suoi dipendenti non indennizzati dall'INAIL, esclusi quelli dovuti ai rischi specifici propri dell'attività dell'appaltatore
Coordinare non significa dirigere
Coordinarsi sulla sicurezza non vuol dire impartire ordini ai lavoratori dell'appaltatore. In un appalto genuino, come prevede l'art. 29 del D.Lgs. 276/2003, è l'appaltatore che organizza i mezzi, dirige il proprio personale attraverso i suoi preposti e si assume il rischio d'impresa. Il committente definisce con lui aree, orari e misure comuni, ma non organizza il lavoro dei suoi dipendenti: se lo facesse, l'appalto rischierebbe di diventare somministrazione irregolare.
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Domande frequenti
Chi deve firmare e conservare il DUVRI?
Lo elabora il datore di lavoro committente e va allegato al contratto di appalto o d'opera, quindi viene condiviso con l'appaltatore. Va tenuto aggiornato per tutta la durata del contratto.
Serve il DUVRI per un'impresa di pulizie che lavora in ufficio?
In genere sì, se il servizio supera i cinque uomini-giorno l'anno e si svolge in locali dove lavorano anche i tuoi dipendenti. Se davvero non ci sono interferenze, il DUVRI non è richiesto, ma restano gli obblighi di informazione e coordinamento sui rischi dei locali.
Il DUVRI sostituisce il documento di valutazione dei rischi dell'appaltatore?
No. Il DUVRI riguarda solo i rischi da interferenza. I rischi propri dell'attività dell'appaltatore restano nel suo documento di valutazione dei rischi.
Cosa succede se nel contratto mancano i costi della sicurezza?
Il contratto di appalto, subappalto o somministrazione è nullo ai sensi dell'art. 1418 del codice civile. Per questo i costi delle misure contro le interferenze vanno indicati in modo specifico e non possono essere ribassati.
Fonti: Ispettorato Nazionale del Lavoro – Testo unico D.Lgs. 81/2008 coordinato, edizione gennaio 2026 · Ministero del Lavoro – Interpello n. 1/2018 sul DUVRI · Ministero del Lavoro – Interpello n. 4/2024 sul preposto negli appalti · INAIL – L'elaborazione del DUVRI. Le informazioni sono aggiornate alla data di pubblicazione e non sostituiscono una consulenza sul caso specifico.
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