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Guide · 13 ottobre 2026

DURF: quando serve negli appalti e come si ottiene il certificato di regolarità fiscale

In breve: Il DURF è il certificato di sussistenza dei requisiti rilasciato dall'Agenzia delle Entrate alle imprese appaltatrici (art. 17-bis, comma 5, D.Lgs. 241/1997). Serve negli appalti e subappalti di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, svolti con prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente e con beni strumentali a lui riconducibili: se l'appaltatore lo consegna, il committente non deve controllare il versamento delle ritenute sugli stipendi. Lo ottiene l'impresa in attività da almeno tre anni e in regola con il fisco, chiedendolo alla Direzione provinciale dell'Agenzia del proprio domicilio fiscale; vale quattro mesi.

Che cos'è il DURF

DURF è la sigla con cui si indica il certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997, introdotto dal decreto fiscale del 2019 (D.L. 124/2019). Lo schema del certificato è stato approvato dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 6 febbraio 2020, e le regole sono spiegate nella circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020.

Il nome richiama il DURC, ma i due documenti non vanno confusi. Il DURC attesta che un'impresa è in regola con contributi INPS, premi INAIL e Casse Edili; il DURF riguarda invece la regolarità fiscale, e in particolare l'affidabilità dell'impresa nel versare le ritenute sui redditi dei propri dipendenti. Negli appalti con molta manodopera i due documenti si completano.

Quando serve: gli appalti dell'art. 17-bis

Le regole sulle ritenute negli appalti scattano quando un committente sostituto d'imposta residente in Italia che esercita un'attività d'impresa, agricola o professionale affida a un'altra impresa opere o servizi che presentano insieme queste caratteristiche:

Cosa deve fare il committente senza DURF

Se l'appalto rientra nell'art. 17-bis e l'appaltatore non consegna il DURF, la legge impone una serie di controlli. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono versare le ritenute dei lavoratori impiegati con deleghe F24 distinte per ciascun committente, senza poterle compensare con propri crediti.

Entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del versamento devono poi trasmettere al committente le copie delle deleghe e un elenco nominativo dei lavoratori impiegati nel mese precedente, con codice fiscale, ore di lavoro prestate nell'opera o nel servizio, retribuzione corrisposta e ritenute operate.

Se i documenti non arrivano o risultano versamenti omessi o insufficienti, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi finché dura l'inadempimento, fino al 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio oppure per un importo pari alle ritenute non versate, e informare entro 90 giorni l'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate. Se non lo fa, rischia una sanzione pari a quella applicata all'appaltatore per le ritenute non versate o versate male, senza possibilità di compensarla.

I requisiti per ottenere il DURF

Il certificato attesta che l'impresa, all'ultimo giorno del mese precedente quello di scadenza del versamento delle ritenute, possiede tutti i requisiti del comma 5 dell'art. 17-bis:

Come si richiede e quanto vale

Il DURF lo chiede l'impresa appaltatrice, non il committente. La richiesta si presenta alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente per il domicilio fiscale dell'impresa, con il modello predisposto dall'Agenzia: online con il servizio di consegna documenti e istanze dell'area riservata, via PEC indicando nell'oggetto che si tratta della richiesta del certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici, oppure allo sportello, anche tramite un delegato.

Il certificato è messo a disposizione a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e vale quattro mesi dalla data di rilascio. Chi lavora in appalto con continuità deve quindi richiederlo più volte all'anno e consegnarne copia aggiornata ai committenti. Un'impresa che non ha i requisiti, per esempio perché attiva da meno di tre anni o con versamenti sotto la soglia del 10 per cento, non può ottenerlo e deve seguire la procedura delle deleghe e degli elenchi mese per mese.

Il DURF non sostituisce le altre verifiche

Il DURF esonera il committente solo dai controlli fiscali dell'art. 17-bis. Resta ferma la responsabilità solidale prevista dall'art. 29 del D.Lgs. 276/2003: il committente risponde con l'appaltatore di retribuzioni, TFR, contributi e premi assicurativi dei lavoratori impiegati, fino a due anni dalla fine dell'appalto. Per questo conviene chiedere anche il DURC regolare a ogni pagamento.

E nessun certificato rende genuino un appalto che non lo è: l'appaltatore deve organizzare i mezzi, dirigere i propri lavoratori e assumersi il rischio d'impresa, altrimenti si tratta di somministrazione irregolare di manodopera.

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Domande frequenti

Il DURF è obbligatorio per tutti gli appalti?

No. Conta solo negli appalti e subappalti sopra 200.000 euro annui con prevalente manodopera, svolti presso le sedi del committente con beni a lui riconducibili. Negli altri casi un committente può chiederlo per contratto, ma la legge non lo impone.

Quanto dura il DURF?

Il certificato vale quattro mesi dalla data di rilascio. Alla scadenza l'impresa appaltatrice deve richiederne uno nuovo e consegnarlo ai committenti, altrimenti tornano ad applicarsi i controlli su deleghe F24 ed elenchi dei lavoratori.

Un'impresa nata da meno di tre anni può avere il DURF?

No, l'attività da almeno tre anni è uno dei requisiti. In quel caso l'appaltatore deve versare le ritenute con deleghe distinte senza compensazioni e inviare ogni mese al committente copie delle deleghe ed elenco dei lavoratori.

Che differenza c'è tra DURC e DURF?

Il DURC attesta la regolarità di contributi INPS, premi INAIL e Casse Edili e si ottiene online in tempo reale. Il DURF attesta i requisiti fiscali dell'art. 17-bis, lo rilascia l'Agenzia delle Entrate su richiesta e vale quattro mesi.

Fonti: Agenzia delle Entrate – Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici · Agenzia delle Entrate – Testo dell'art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997 · Agenzia delle Entrate – Circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020 · Agenzia delle Entrate – Provvedimento del 6 febbraio 2020 (schema del certificato). Le informazioni sono aggiornate alla data di pubblicazione e non sostituiscono una consulenza sul caso specifico.

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