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Guide · 14 ottobre 2026

Cambio appalto nelle pulizie: cosa succede al personale e cosa deve sapere il committente

In breve: Quando un servizio di pulizia passa da un'impresa a un'altra, i lavoratori impiegati nell'appalto di norma non perdono il posto: la clausola sociale del contratto collettivo delle imprese di pulizia e multiservizi (art. 4) prevede che l'impresa subentrante assuma il personale in organico sull'appalto, mentre l'impresa uscente chiude i rapporti e liquida TFR e competenze maturate. Se il nuovo appaltatore ha una propria struttura organizzativa e introduce elementi di discontinuità, il passaggio non è un trasferimento d'azienda (art. 29, comma 3, D.Lgs. 276/2003); altrimenti si applica l'art. 2112 del codice civile.

Che cos'è il cambio appalto

Si parla di cambio appalto quando un committente, pubblico o privato, affida a una nuova impresa un servizio prima svolto da un'altra: succede spesso nelle pulizie di uffici, condomini, ospedali, centri commerciali e siti industriali, dove i contratti hanno una durata definita e vengono rinnovati o rimessi a gara.

Il servizio continua negli stessi locali e con le stesse esigenze, ma cambia il datore di lavoro di chi lo svolge. La domanda che si pongono tutti, lavoratori, impresa uscente, impresa subentrante e committente, è sempre la stessa: che fine fa il personale?

La clausola sociale del CCNL pulizie e multiservizi

La risposta principale non sta in una legge ma nel contratto collettivo. Il CCNL per il personale delle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi contiene all'art. 4 una clausola sociale: in caso di cessazione dell'appalto, l'impresa subentrante assume il personale addetto all'appalto, in modo da mantenere i livelli occupazionali. Lo ricorda anche l'INPS nelle sue istruzioni sui cambi d'appalto nel settore.

In pratica il passaggio avviene in tre momenti:

Limiti e condizioni della clausola sociale

La clausola sociale protegge l'occupazione ma non è un automatismo assoluto. I requisiti precisi, come l'anzianità minima sull'appalto, le comunicazioni e i tempi, sono fissati dal testo del CCNL applicato e vanno letti nella versione in vigore. La giurisprudenza ha inoltre chiarito che l'obbligo di assunzione va valutato rispetto a quanto il nuovo gestore deve effettivamente fare: se il servizio cambia in modo sostanziale, per esempio con meno ore o un perimetro ridotto, l'assorbimento può riguardare solo il fabbisogno reale.

Negli appalti pubblici le clausole sociali sono anche un obbligo di legge. L'art. 57 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) impone alle stazioni appaltanti di inserirle nei bandi per i servizi diversi da quelli intellettuali, con misure per la stabilità occupazionale del personale. Secondo le linee guida ANAC, si considera di regola il personale dell'impresa uscente impiegato alla data di cessazione del contratto, ma senza un dovere di assorbimento indiscriminato.

Cambio appalto o trasferimento d'azienda?

La distinzione conta, perché cambia le tutele. Con il trasferimento d'azienda (art. 2112 c.c.) il rapporto di lavoro prosegue senza interruzione con il nuovo datore, che risponde in solido con il precedente dei crediti dei lavoratori e deve mantenere i trattamenti economici e normativi.

L'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 276/2003, nel testo sostituito dalla legge 122/2016, stabilisce che l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto da parte di un appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa non costituisce trasferimento d'azienda, se ci sono elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa. Se invece il subentrante rileva anche mezzi, attrezzature e organizzazione dell'uscente e si limita a proseguire la stessa attività con la stessa struttura, il giudice può riconoscere un trasferimento d'azienda, con tutte le relative conseguenze.

Anzianità, TFR e contributo di licenziamento

Per i lavoratori assunti con il contratto a tutele crescenti, l'art. 7 del D.Lgs. 23/2015 stabilisce che, ai fini delle indennità in caso di licenziamento illegittimo, l'anzianità di chi passa all'impresa subentrante si calcola tenendo conto di tutto il periodo in cui è stato impiegato nell'attività appaltata. Il TFR maturato con l'impresa uscente, invece, viene liquidato da questa alla cessazione del rapporto.

Sul fronte contributivo, l'INPS ha chiarito con la circolare n. 40 del 2020 che il contributo dovuto in caso di licenziamento, il cosiddetto ticket, non è dovuto per le interruzioni dovute a cambio appalto seguite dall'assunzione presso il nuovo appaltatore in applicazione di clausole sociali di continuità occupazionale (art. 2, comma 34, legge 92/2012). L'esonero non vale se il licenziamento dell'impresa uscente viene dichiarato illegittimo.

Cosa deve controllare il committente

Il committente non dirige il personale delle imprese di pulizia: organizzazione, turni e direzione dei lavoratori spettano all'appaltatore, altrimenti l'appalto non è genuino. Il cambio appalto, però, lo riguarda da vicino, perché per legge risponde in solido con l'impresa uscente di retribuzioni, TFR e contributi maturati durante l'appalto, entro due anni dalla sua cessazione (art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003). Nel passaggio conviene quindi:

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Domande frequenti

Nel cambio appalto delle pulizie il lavoratore perde il posto?

Di norma no. La clausola sociale dell'art. 4 del CCNL pulizie e multiservizi prevede che l'impresa subentrante assuma il personale addetto all'appalto, alle condizioni e nei limiti fissati dal contratto collettivo.

Chi paga il TFR quando cambia l'appaltatore?

L'impresa uscente, che alla cessazione del rapporto liquida il TFR maturato insieme a ratei, ferie e permessi non goduti. Il nuovo appaltatore assume il lavoratore con un nuovo contratto.

Il cambio appalto è sempre un trasferimento d'azienda?

No. Per l'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 276/2003 non lo è se il nuovo appaltatore ha una propria struttura organizzativa e operativa e ci sono elementi di discontinuità. Se invece rileva l'intera organizzazione dell'uscente, può applicarsi l'art. 2112 del codice civile.

Il committente rischia qualcosa quando cambia impresa di pulizie?

Sì: resta responsabile in solido con l'impresa uscente per retribuzioni, TFR e contributi dell'appalto concluso, entro due anni dalla sua fine. Per questo conviene verificare i pagamenti prima di chiudere il rapporto.

Fonti: Gazzetta Ufficiale – Legge 122/2016, art. 30 (modifica dell'art. 29, comma 3, D.Lgs. 276/2003) · INPS – Circolare n. 40 del 19 marzo 2020 sul contributo di licenziamento · Ministero del Lavoro – D.Lgs. 23/2015, art. 7 sul computo dell'anzianità negli appalti · Camera dei deputati – Dossier sul correttivo al Codice dei contratti pubblici (art. 57, clausole sociali). Le informazioni sono aggiornate alla data di pubblicazione e non sostituiscono una consulenza sul caso specifico.

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